STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ARGENIS"

Art 1. DENOMINAZIONE
L'associazione di promozione sociale è costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 denominata "Argenis" in memoria di Orlandi Argenis Valentina, vittima del terremoto del 6 aprile 2009 all'Aquila. L'associazione, sulla suggestione del significato del nome colombiano Argenis (argento, luce) vuole valorizzare la preziosità di ogni uomo, recuperando il valore della dignità che è custodita dentro ogni persona per farla esplodere inondando il mondo della sua luce argentea, offrendo possibilità di sviluppare le proprie attitudini e disposizioni naturali.

Art. 2 SEDE
L'associazione che ha sede legale in Rieti, Monte Terminillo, via del villini 59 presso la Fraternità Monastica della Trasfigurazione, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 OGGETTO SOCIALE
L'associazione persegue tutte quelle attività che rivestono una utilità sociale, tra cui assistenza sociale, beneficienza, promozione della cultura, della musica e dell'arte in genere; promozione di attività ludico-ricreative e di solidarietà; tutela, riscoperta e valorizzazione dell'ambiente; attività sportive; difesa dei diritti civili; valorizzazione delle minoranze etniche e culturali; formazione e educazione della dimensione spirituale presente in ogni uomo, turismo sociale, giovanile, eco-sostenibile e promozione turistica di interesse locale, il tutto nel rispetto degli artt. 3 e seguenti della legge 383/200.

Attività sociali
L'associazione svolge le sue attività in modo tale da perseguire:

  1. il riconoscimento del valore e della dignità di ogni cultura, attuazione dei principi di pluralismo delle culture e l'integrazione tra i popoli
  2. lo sviluppo delle potenzialità umane insite in ogni singola persona, garantendo la possibilità di sviluppare le proprie doti e risorse per il raggiungimento della maturità della propria personalità, senza trascurare il mondo interiore e spirituale di ognuno. Rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, uguaglianza, pari dignità e pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura e alla formazione.
  3. la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, naturale ed enogastronomico e delle tradizioni monastiche e locali.
  4. la ricerca e la promozione culturale ed etica
  5. la promozione e la diffusione della dimensione spirituale e culturale della tradizione monastica

L'associazione intende inoltre promuovere qualsivoglia attività risulti utile al raggiungimento dei fini enunciati precedentemente in particolare, senza che ciò che segue costituisca alcun limite:

  1. Attività culturali: organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti e tavole rotonde, seminari di studio in tutti i settori culturali, organizzazione di premi e concorsi, fiere e festivals, proiezione di films e documentari, concerti, mostre, esposizioni.
  2. Attività formative: percorsi spirituali di gruppo e personalizzati, stage di studio, di approfondimento e di       perfezionamento nei vari settori (umanistico, scientifico, sportivo, musicale, artistico, multimediale), progetti in collaborazione con Università statali e pontificie, nazionali e internazionali, interventi con percorsi formativi nelle scuole primarie, secondarie e d'infanzia.
  3. Attività sportive: passeggiate, escursioni in collaborazione con enti che favoriscono l'incontro e la scoperta della bellezza della natura e dell'ambiente, organizzazione di giornate ecologiche e di sensibilizzazione per la difesa dell'ambiente, stage di attività sportive all'aria aperta, stage di pratiche orientali.
  4. Attività ludico-ricreative: gestione di locali per favorire l'aggregazione sociale, giovanile, culturale e ricreativa con annessi pubblici servizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale, scuole di danza e di ballo, campiscuola, giochi all'aria aperta, cacce al tesoro, tornei, marce...
  5. Attività turistiche: favorire un turismo eco-sostenibile, gestire strutture di accoglienza, potenziare il turismo giovanile, promuovere il turismo responsabile ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'Estero, a luoghi di interesse spirituale, culturale, archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico o sociale.
  6. Attività editoriali: produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo ed informativo, libri, riviste, pubblicazioni, opuscoli inerenti l'oggetto sociale
  7. Organizzare e allestire spazi per la diffusione, somministrazione e distribuzione di prodotti alimentari naturali, eco-compatibili, provenienti da produzioni locali e/o dalla filiera del commercio equo solidale, nonché prodotti di artigianato locale e internazionale, prodotti provenienti dai vari monasteri italiani e internazionali.
  8. Svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero
  9. Gestire strutture pubbliche e/o di interesse sociale. L'associazione potrà sottoscrivere apposite convenzioni con enti pubblici e/o privati per la gestione di impianti sportivi, ricreativi, centri di divertimento, biblioteche, musei e altri impianti di carattere pubblico e/o sociale
  10. Gestire strutture recettive, di ristoro e ristorazione anche con convenzioni con enti pubblici e privati.
  11. Acquistare e gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti.

L'Associazione si ispira ai valori della fraternità, della solidarietà e ai principi culturali e spirituali della tradizione monastica benedettina, lavorando in stretta collaborazione con la Fraternità Monastica della Trasfigurazione. Queste idealità costituiscono gli elementi portanti da condividersi da parte di tutti i soci, i quali impegnandosi nelle attività dell'Associazione, cercano di creare un ambiente familiare e di comunione con chiunque incontrino in occasione delle varie iniziative. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo, che in piena libertà e dopo un congruo periodo di collaborazione e di conoscenza valuterà l'opportunità di accoglienza della domanda.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

  • Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione e/o coloro i quali siano stati successivamente nominati tali dai soci fondatori stessi (riferimento ultimo comma codesto articolo – soci fondatori -), la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. I soci fondatori sono sette. Hanno diritto di voto, nominano tre membri che entreranno a far parte di diritto del Consiglio Direttivo e sono eleggibili alle cariche sociali. In caso di recesso o decesso di uno o più soci fondatori, i restanti, a maggioranza, nominano i sostituti.
  • Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.
L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

§ 1. Flessibilità nell'orario di lavoro
Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni previste dall'art 30 della legge 7 dicembre 200 , n.383, i lavoratori che facciano parte dell'Associazione hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio è escluso dall'associazione a discrezione del Consiglio Direttivo o in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
L'esclusione del socio deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'associazione sono:

  • L'assemblea dei soci;
  • Il consiglio direttivo;
  • Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA
L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
Avviso affisso nei locali della Sede almeno 10 giorni prima;
Con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.
Deve inoltre essere convocata
a. quando il Direttivo lo ritenga necessario;
b. quando la richiede almeno un decimo dei soci.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria
a. elegge due membri al Consiglio Direttivo;
b. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d. approva il rendiconto consuntivo annuale predisposto dal Direttivo;
e. fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
f. approva il programma annuale dell'associazione (qualora il Presidente lo ritenga necessario).
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.
L'assemblea straordinaria
a. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo;
b. scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo al quale spettano senza eccezioni tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. E' composto di diritto da tre membri fondatori e da due membri nominati dall'assemblea e dura in carica tre anni. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo:

  1. Elegge il Presidente,
  2. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
  3. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione (qualora il Presidente lo ritenga necessario),
  4. redige e presenta all'assemblea il rendiconto consuntivo annuale,
  5. ammette i nuovi soci,
  6. esclude i soci,
  7. approva eventuali modifiche allo Statuto successivamente ratificate dall'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art. 11 IL PRESIDENTE
E' garante delle intenzionalità di fondo dell'Associazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.
Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI
L'associazione trae le sue risorse economiche per il suo finanziamento e per lo svolgimento dell'attività, ai sensi dell'Art 4 della legge 7 dicembre 2000, n°383, da:
i. a.contributi liberi degli associati
ii. b.eredità, donazioni e legati. Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione.
iii. c.contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
iv. d.contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
v. e.entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
vi. f.proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
vii. g.erogazioni liberali degli associati e dei terzi
viii. h.entrate derivate da iniziative promozionali finalizzate ad proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
ix. i.altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.
I beni di cui alla lett b sono intestati all'Associazione. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2659 e 2660 del codice civile.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 GESTIONE FINANZIARIA
La gestione finanziaria è attuata secondo i principi dell'ordinamento contabile delle società, tenuto conto della natura non lucrativa dell'Associazione.
La relativa disciplina potrà essere contenuta in apposito Regolamento da emanarsi a discrezione del Presidente.

Art. 14 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il bilancio preventivo (da redigersi a discrezione del Presidente) è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. L'associazione può essere sciolta su deliberazione unanime dell'assemblea, previa liquidazione dei rapporti pendenti e l'eventuale patrimonio residuo, dopo la liquidazione sarà devoluto alla Fraternità Monastica della Trasfigurazione.

Art 16 RAPPRESENTANZA
1. L'Associazione è rappresentata in giudizio dal suo rappresentante legale.
2. Le deliberazioni di autorizzazione ad agire o resistere in giudizio sono assunte dal Consiglio Direttivo.
3. Per le obbligazioni assunte dal rappresentate legale, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.

Art 17 ISCRIZIONE
Ai fini di cui all'art 7, comma quarto, 8, comma quarto e 9, comma primo della legge 7 dicembre 200, n° 383, il rappresentante legale provvede all'iscrizione dell'Associazione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 18: DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.